Contro il decreto che ha deciso sulla
domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero della
sua notificazione.
L’opposizione si propone con ricorso
alla Corte d’Appello che ha emesso il decreto.
La Corte provvede in camera di
consiglio, e del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento impugnato.
L’opposizione non sospende
l’esecuzione del provvedimento, ma il collegio, se ricorrono gravi motivi, può
sospenderne l’efficacia esecutiva.
La Corte, entro quattro mesi dal
deposito del ricorso in opposizione, pronuncia decreto impugnabile per
cassazione, immediatamente esecutivo.
Con il decreto che definisce il
giudizio (sia nella prima fase che in quella, eventuale, della opposizione) il
giudice, se la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile o
manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento di una
somma di denaro, da 1.000,00 a 10.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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