sabato 30 maggio 2015

L'opposizione

Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero della sua notificazione.

L’opposizione si propone con ricorso alla Corte d’Appello che ha emesso il decreto. 

La Corte provvede in camera di consiglio, e del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma il collegio, se ricorrono gravi motivi, può sospenderne l’efficacia esecutiva.

La Corte, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, pronuncia decreto impugnabile per cassazione, immediatamente esecutivo.

Con il decreto che definisce il giudizio (sia nella prima fase che in quella, eventuale, della opposizione) il giudice, se la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro, da 1.000,00 a 10.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.


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