Il condominio è privo di personalità
giuridica, in quanto si tratta di un ente di gestione delle cose comuni.
Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Sent. n. 19663/2014) hanno risolto la controversa questione
relativa alla possibilità, per il Condominio, di chiedere l’equa riparazione.
Vediamo, in sintesi, i principi stabiliti
dalla Suprema Corte in materia.
1) Secondo la Legge Pinto e la
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, solo coloro che abbiano partecipato
attivamente al processo durato eccessivamente possono chiedere l’equo
indennizzo, in quanto solo le parti costituite nel processo, o quelle che ne
hanno avuto conoscenza, possono subire il patema d’animo e la sofferenza fisica
causata dalla eccessiva durata di un giudizio.
2) I condomini che non si sono
costituiti, ossia che non sono intervenuti nel processo intentato dal Condominio, e che sono
quindi rimasti estranei ad esso, non sono tecnicamente parti e quindi non hanno
diritto all’indennizzo.
3) Nel caso in cui il Condominio sia
stato parte in un giudizio durato eccessivamente, spetta all’amministratore,
appositamente autorizzato dall’assemblea, agire in giudizio per chiedere l’equa
riparazione.
4) Naturalmente, il condomino
intervenuto nel processo in cui era parte il Condominio, in quanto parte in
causa, può chiedere l’equo indennizzo.
La Corte di Cassazione era stata chiamata a
decidere la seguente questione:
L’amministratore di un Condominio
inizia una causa.
Due condomini intervengono nel
processo qualche anno dopo il suo inizio.
Alla fine del processo (durato
eccessivamente) i due condomini presentano un ricorso per equa riparazione.
La Corte d’Appello, in base ai
principi che abbiamo esposto sopra, ha riconosciuto ai due condomini
l’indennizzo a partire dalla loro costituzione in giudizio.
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