mercoledì 3 giugno 2015

Legge Pinto, Condominio e Condomini


Il condominio è privo di personalità giuridica, in quanto si tratta di un ente di gestione delle cose comuni.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 19663/2014) hanno risolto la controversa questione relativa alla possibilità, per il Condominio, di chiedere l’equa riparazione.

Vediamo, in sintesi, i principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia.

1) Secondo la Legge Pinto e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, solo coloro che abbiano partecipato attivamente al processo durato eccessivamente possono chiedere l’equo indennizzo, in quanto solo le parti costituite nel processo, o quelle che ne hanno avuto conoscenza, possono subire il patema d’animo e la sofferenza fisica causata dalla eccessiva durata di un giudizio.

2) I condomini che non si sono costituiti, ossia che non sono intervenuti nel processo intentato dal Condominio, e che sono quindi rimasti estranei ad esso, non sono tecnicamente parti e quindi non hanno diritto all’indennizzo.

3) Nel caso in cui il Condominio sia stato parte in un giudizio durato eccessivamente, spetta all’amministratore, appositamente autorizzato dall’assemblea, agire in giudizio per chiedere l’equa riparazione.

4) Naturalmente, il condomino intervenuto nel processo in cui era parte il Condominio, in quanto parte in causa, può chiedere l’equo indennizzo.

La Corte di Cassazione era stata chiamata a decidere la seguente questione:

L’amministratore di un Condominio inizia una causa.

Due condomini intervengono nel processo qualche anno dopo il suo inizio.

Alla fine del processo (durato eccessivamente) i due condomini presentano un ricorso per equa riparazione.


La Corte d’Appello, in base ai principi che abbiamo esposto sopra, ha riconosciuto ai due condomini l’indennizzo a partire dalla loro costituzione in giudizio. 

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