La domanda di equa riparazione si
propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello in base alle
indicazioni contenute nella tabella n. 1, alla pagina 3.
La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con ordinanza n. 6306 del 16/03/2010, ha precisato che la competenza
deve essere determinata con riguardo al giudice di merito dinanzi al quale il
procedimento è iniziato. Dopo la riforma del 2012, come si vedrà più avanti,
non è più possibile proporre ricorso durante la pendenza del procedimento
presupposto: cioè, se la causa che dura da molti anni è ancora in corso, non si
può presentare il ricorso di equa riparazione.
Il ricorso va proposto nei
confronti:
1) Del Ministero della Giustizia, quando si
tratta di procedimenti del giudice ordinario;
2) Del Ministero della Difesa, quando si
tratta di procedimenti del giudice militare;
3) Del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, negli altri casi (es. TAR).
Al ricorso devono essere allegati i
seguenti atti in copia autentica:
1) L’atto introduttivo del processo
presupposto (atto di citazione o ricorso), tutte le comparse e le memorie
successive (comparsa di costituzione e risposta, memorie istruttorie,
conclusionali, memorie di replica);
2) I verbali di causa ed i provvedimenti del
giudice (ad es., le comunicazioni dei rinvii d’ufficio);
3) Il provvedimento che ha definito il
giudizio (Sentenza, decreto).
E’ consigliabile, anche se non
richiesto, allegare la copia del frontespizio del fascicolo d’ufficio, per una
maggiore completezza, in quanto questo può essere utile al magistrato per
riassumere e valutare, in un solo colpo d’occhio, l’intero processo.
Come si vede, mentre prima della
riforma del 2012 gli atti del processo presupposto potevano essere allegati in
copia semplice, ora è necessaria la copia autentica degli stessi (in parole
povere … bisogna pagare le marche da bollo!!!).
Il Presidente della Corte d’Appello,
o il magistrato designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con
decreto motivato.
Il decreto deve essere emesso entro
trenta giorni dal deposito del ricorso. A seguito della riforma del 2012, la
causa non viene più decisa dal collegio, ma da un giudice singolo.
Se il giudice ritiene che la domanda
non sia sufficientemente giustificata, dispone che il cancelliere ne dia
notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere all’integrazione della prova.
Se il ricorrente non risponde
all’invito o non ritira il ricorso, oppure se la domanda non è accoglibile, il
giudice la rigetta con decreto motivato.
Se accoglie il ricorso, il giudice
ingiunge all’amministrazione (contro cui è stata proposta la domanda) di pagare
senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando,
in mancanza, la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese
del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
Se il ricorso è totalmente o
parzialmente respinto, la domanda non può essere riproposta, ma la parte può
fare opposizione nel temine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento (mediante deposito dell’atto in cancelleria), o dalla sua notificazione.
L’erogazione degli indennizzi avviene
nei limiti delle risorse disponibili.
Il ricorso deve essere proposto, a
pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude
il procedimento durato eccessivamente è divenuta definitiva, ossia non più
impugnabile.
Da questo momento inizia a decorrere
il termine di sei mesi di cui all’art. 4 L. 89/2001 entro il quale può essere
validamente proposto il ricorso ex legge Pinto.
La Corte di Cassazione (Sent. N.
5895/2009; sent. 22242/2010) ha stabilito che la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale (i 31 giorni dal 1° al 31 agosto) deve essere
applicata anche al suddetto termine di sei mesi di cui all’art. 4 della cd
legge Pinto.
Quindi, se il termine di sei mesi per
proporre il ricorso Pinto cade anche nel mese di agosto, si allunga di un
ulteriore mese.
Il ricorso ed il decreto che accoglie
la domanda di equa riparazione vanno notificati, in copia autentica, al
soggetto nei cui confronti la domanda è proposta, presso il competente ufficio dell’Avvocatura.
La notifica deve essere eseguita nel
termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento (decreto
di accoglimento).
Se la notifica non viene effettuata
nel suddetto termine, il decreto diviene inefficace e la domanda di equa
riparazione non può essere più riproposta.
La notifica del ricorso e del decreto
comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente e, pertanto, rende
improponibile l’opposizione.
Il decreto che accoglie la domanda
viene comunicato al procuratore generale della Corte dei Conti, ai fini
dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari
dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati al
procedimento.