sabato 30 maggio 2015

Legge Pinto. Le Persone Giuridiche hanno diritto all'Equa Riparazione?

Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, i principi in materia di equa riparazione a tutela delle persone fisiche valgono anche per le persone giuridiche, senza che esse siano tenute a provare di aver subito un danno.

E’ chiaro però, che, anche per le persone giuridiche, il danno va allegato, cioè indicato, specificato, nel senso che è necessario almeno descrivere che tipo di danno si è subito.

Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 5560/2015), anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, anche se non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, così come avviene alle persone fisiche.


Sicché, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che, in quel caso specifico, non sussistano circostanze particolari che escludano l’esistenza del danno (Cass. n. 25730/2011; Cass. n. 13986/2013). 

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