Secondo la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, i principi in materia di equa riparazione a
tutela delle persone fisiche valgono anche per le persone giuridiche, senza che
esse siano tenute a provare di aver subito un danno.
E’ chiaro però, che, anche per le
persone giuridiche, il danno va allegato, cioè indicato, specificato, nel senso
che è necessario almeno descrivere che tipo di danno si è subito.
Secondo una recentissima sentenza
della Corte di Cassazione (n. 5560/2015), anche per le persone giuridiche il
danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a
turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, anche se non
automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo,
a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di
tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente
o ai suoi membri, così come avviene alle persone fisiche.
Sicché, una volta accertata e
determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del
processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che, in quel
caso specifico, non sussistano circostanze particolari che escludano
l’esistenza del danno (Cass. n. 25730/2011; Cass. n. 13986/2013).
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