La Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 12447/2015, ha confermato un suo precedente orientamento, secondo
il quale il rinvio delle udienze, dovuto alla astensione degli avvocati
dall’attività di udienza, non può essere imputato all’organizzazione giudiziaria,
quando si tratta di liquidare l’equa riparazione per l’eccessiva lungaggine di
un processo.
Ciò comporta che il ritardo
derivante da un rinvio, chiesto dal difensore che abbia aderito alla legittima
astensione degli avvocati dalle udienze, non viene calcolato nel termine di
durata irragionevole che va indennizzato.
Ricordiamo che la Legge Pinto
prevede la liquidazione di una somma a
titolo di indennizzo, e non di risarcimento.
Fra indennizzo e risarcimento c’è
una bella differenza.
Infatti, mentre il risarcimento del danno deriva da atti
e/o comportamenti illeciti o illegittimi, che prevedono una colpa da parte di un soggetto, l’indennizzo non deriva necessariamente da un atto illecito,
e, nel caso del ricorso per equa riparazione, scaturisce semplicemente dalla
lesione del diritto della persona alla definizione del processo in un termine
ragionevole a causa di tutte le inefficienze dell’organizzazione giudiziaria,
del sistema giustizia.
In queste inefficienze non
rientra il ritardo di un processo dovuto alla astensione degli avvocati che
aderiscono a manifestazioni di protesta indette dagli Ordini Professionali.
Tali ritardi sono imputabili a
fattori esterni ed estranei all’organizzazione giudiziaria.
Il fatto di partecipare alla astensione
dalle attività di udienza, infatti, è una scelta libera e consapevole del
difensore, e le conseguenze derivanti da questa scelta, in sede di giudizio per
equa riparazione, vanno addebitate, per così dire, al cliente, nel senso che il ritardo scaturito
dal rinvio causato dalla astensione dell’avvocato non verrà computato nel periodo
di tempo di durata irragionevole del processo che va indennizzato.
Dovrebbe essere chiaro, però, per
fare un esempio pratico, che se il giudice, a fronte del rinvio dovuto all’astensione
proclamata dagli avvocati, rinvia la causa a tre anni per problemi relativi
alla organizzazione del suo ufficio, gran parte di questo periodo dovrebbe
essere addebitato all’apparato giudiziario.
Infatti, è vero che il rinvio non
è stato provocato dal giudice, ma è pur vero che da una parte il giudice deve fare
di tutto per non allungare eccessivamente i tempi del processo (art.
175 cpc), dall’altra parte, secondo una norma inapplicata, i rinvii da una
udienza all’altra non dovrebbero superare i 15 giorni, a meno che non vi siano
delle giustificate esigenze (art. 81
disposizioni di attuazione del codice civile).
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