giovedì 28 maggio 2015

Casi in cui non viene riconosciuto l'indennizzo


La liquidazione del danno (equa riparazione), soprattutto non patrimoniale, prescinde dall'esito della causa di merito in cui vi è stata violazione del termine ragionevole. Non è necessario, quindi, aver vinto la causa durata eccessivamente per aver diritto alla liquidazione dell’indennizzo.

Il ricorso, pertanto, può essere proposto anche dalla parte soccombente, ma solo quando quest'ultima non sia stata condannata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ossia nel caso di  responsabilità aggravata (se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave).

L’equo indennizzo, inoltre, non viene riconosciuto:

-          Nel caso previsto dall’art. 91, comma 1, cpc, ossia nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, ha rifiutato la proposta di pagamento in sede conciliativa quando la domanda è accolta dal giudice in misura non superiore a tale proposta;

-          Nel caso di cui all’art. 13, comma1, DL 4/2010 n. 28, ossia nei confronti della parte che, in fase di mediazione subisca dal giudice i provvedimenti sulle spese per aver rifiutato la proposta di conciliazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta;

-          Nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a comportamenti dilatori della parte, ossia quando l’imputato compie delle azioni che ritardano il processo per beneficiare della prescrizione;

-          Quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata dei singoli gradi di giudizio di cui all’art. 2 bis della legga 89/01, ossia tre anni in primo grado, due anni in secondo grado, un anno nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;


-          Nei confronti della parte che abbia abusato dei suoi poteri processuali, provocando un allungamento ingiustificato dei termini di durata del processo.

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