giovedì 2 luglio 2015

Equa riparazione ed astensione degli avvocati dalle udienze.


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12447/2015, ha confermato un suo precedente orientamento, secondo il quale il rinvio delle udienze, dovuto alla astensione degli avvocati dall’attività di udienza, non può essere imputato all’organizzazione giudiziaria, quando si tratta di liquidare l’equa riparazione per l’eccessiva lungaggine di un processo.

Ciò comporta che il ritardo derivante da un rinvio, chiesto dal difensore che abbia aderito alla legittima astensione degli avvocati dalle udienze, non viene calcolato nel termine di durata irragionevole che va indennizzato.

Ricordiamo che la Legge Pinto prevede la liquidazione di una somma a titolo di indennizzo, e non di risarcimento.

Fra indennizzo e risarcimento c’è una bella differenza.

Infatti, mentre il risarcimento del danno deriva da atti e/o comportamenti illeciti o illegittimi, che prevedono una colpa da parte di un soggetto, l’indennizzo non deriva necessariamente da un atto illecito, e, nel caso del ricorso per equa riparazione, scaturisce semplicemente dalla lesione del diritto della persona alla definizione del processo in un termine ragionevole a causa di tutte le inefficienze dell’organizzazione giudiziaria, del sistema giustizia.

In queste inefficienze non rientra il ritardo di un processo dovuto alla astensione degli avvocati che aderiscono a manifestazioni di protesta indette dagli Ordini Professionali.

Tali ritardi sono imputabili a fattori esterni ed estranei all’organizzazione giudiziaria.

Il fatto di partecipare alla astensione dalle attività di udienza, infatti, è una scelta libera e consapevole del difensore, e le conseguenze derivanti da questa scelta, in sede di giudizio per equa riparazione, vanno addebitate, per così dire,  al cliente, nel senso che il ritardo scaturito dal rinvio causato dalla astensione dell’avvocato non verrà computato nel periodo di tempo di durata irragionevole del processo che va indennizzato.

Dovrebbe essere chiaro, però, per fare un esempio pratico, che se il giudice, a fronte del rinvio dovuto all’astensione proclamata dagli avvocati, rinvia la causa a tre anni per problemi relativi alla organizzazione del suo ufficio, gran parte di questo periodo dovrebbe essere addebitato all’apparato giudiziario.


Infatti, è vero che il rinvio non è stato provocato dal giudice, ma è pur vero che da una parte il giudice deve fare di tutto per non allungare eccessivamente i tempi del processo (art. 175 cpc), dall’altra parte, secondo una norma inapplicata, i rinvii da una udienza all’altra non dovrebbero superare i 15 giorni, a meno che non vi siano delle giustificate esigenze (art. 81 disposizioni di attuazione del codice civile).