sabato 23 maggio 2015

Come si calcola la durata del processo

Per sapere se possiamo chiedere il risarcimento per la durata eccessiva  di un processo, dobbiamo innanzi tutto inquadrare la precisa durata di esso, cioè capire quando è iniziato e quando è terminato.

Il processo civile si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo o con la notifica dell’atto di citazione.

Il processo amministrativo si considera iniziato con il deposito del ricorso.

Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato (richiesta di rinvio a giudizio), di parte civile o di responsabile civile, oppure quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

Non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e del tempo intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. Quindi, ad esempio, se una parte ha proposto appello dopo cinque mesi dal deposito della sentenza di primo grado, questo periodo di cinque mesi non va considerato nel calcolo del termine per la eccessiva durata del processo.

Il ricorso per equa riparazione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione della causa durata eccessivamente: quest'ultima deve essere definita, ossia conclusa con provvedimento passato in giudicato.

Ai sensi dell'art. 4, L. 89/2001, così come modificato dal D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito in Legge n. 134/2012, il ricorso non può più essere proposto anche durante la pendenza della causa durata eccessivamente, come avveniva prima.


Ora, ai sensi della  riforma sopra citata, è necessario attendere non solo la fine della causa durata eccessivamente (cd giudizio presupposto), ma anche il passaggio in giudicato della relativa decisione.

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