venerdì 5 giugno 2015

Legge Pinto e Contumacia



Sempre secondo la Cassazione, il contumace ha diritto al riconoscimento dell’equa riparazione, in quanto la scelta della contumacia può derivare dalla più varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per i tempi della controversia, come, ad esempio, la convinzione della totale plausibilità o, al contrario, della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire inutile affrontare le spese occorrenti per contrastarle, costituendosi in giudizio (Cass. SS. UU. 14/01/2014 n. 585).

Quindi, anche il contumace può subire lo stesso disagio psicologico sofferto da chi ha partecipato attivamente al processo, e di conseguenza  ha il diritto di ottenere, in tempi ragionevoli, la conclusione del giudizio.


Infatti, da un lato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non pone nessun limite al diritto alla durata ragionevole del processo, attribuendo tale diritto ad ogni persona, dall’altro lato la legge 89/2001 (Legge Pinto) non condiziona la liquidazione dell’indennizzo alla partecipazione attiva nel processo, ma assicura l’indennizzo a chi ha subito un danno.

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