Nel caso di un processo
tributario durato eccessivamente dinanzi alla Commissione Tributaria, si ha
diritto all’equa riparazione?
Di regola no, non si ha diritto;
tuttavia ci sono delle eccezioni.
Vediamo la disciplina nel
dettaglio.
1) L’art. 6 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce che ogni persona ha diritto ad un
processo concluso entro un termine ragionevole in materia civile e penale. Ciò
significa, in primo luogo, che la Legge Pinto può essere applicata
esclusivamente ai giudizi civili e penali (e amministrativi).
2) L’art. 1 del Protocollo
Addizionale CEDU, inoltre, stabilisce che la protezione della proprietà non
deve pregiudicare il diritto degli Stati di richiedere il pagamento delle
imposte e dei tributi.
In parole povere, la tutela dei diritti patrimoniali
delle persone non deve intaccare la potestà impositiva dello Stato, ossia
l’autorità dello Stato sovrano di imporre tributi al cittadino contribuente,
che deve sottostare a quella autorità.
In questi casi, in cui il
giudizio riguarda un rapporto pubblicistico (e non civilistico) fra Stato
sovrano che impone tributi al cittadino contribuente, la controversia
tributaria non rientra nell’ambito dei diritti di carattere civilistico, ma è
un vero e proprio contenzioso tributario di carattere pubblicistico, e quindi
non è possibile chiedere l’equo indennizzo.
3) La Corte di Cassazione, con alcune
recenti sentenze (Cass. n. 4282/2015; Cass. n. 4435/2015), ha ribadito che la
disciplina dell’equa riparazione non è applicabile, appunto, ai giudizi in
materia tributaria in cui si verte sulla potestà impositiva dello Stato,
precisando che, in questi casi, il contenzioso tributario non rientra nella
materia civile, anche se esso produce effetti patrimoniali nei confronti delle
persone.
4) Invece, è possibile chiedere
l’equa riparazione quando il procedimento tributario può essere assimilato a
quello civile, nel senso che il suo oggetto non riguarda la potestà impositiva
dello Stato, ma una pretesa di natura privatistica.
Ad es., quando l’oggetto del processo riguarda il rimborso di somme dovute in virtù di qualche tributo di cui non si contesta l’esistenza, o un errore di calcolo, oppure quando il giudizio riguarda l’individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza; in tutti questi casi, in cui non si mette in discussione la potestà dello Stato in relazione a quel determinato tributo, cioè la potestà dello Stato di emettere quel tributo, sussistono i presupposti per presentare un ricorso ai sensi della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto) per chiedere l’equa riparazione.
Ad es., quando l’oggetto del processo riguarda il rimborso di somme dovute in virtù di qualche tributo di cui non si contesta l’esistenza, o un errore di calcolo, oppure quando il giudizio riguarda l’individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza; in tutti questi casi, in cui non si mette in discussione la potestà dello Stato in relazione a quel determinato tributo, cioè la potestà dello Stato di emettere quel tributo, sussistono i presupposti per presentare un ricorso ai sensi della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto) per chiedere l’equa riparazione.
5) La Corte di Cassazione, con la
medesima sentenza (Cass. n. 4282/2015), ha chiarito che l’art. 6 della CEDU può
essere applicato al processo tributario, e quindi si può avere diritto all’equo
indennizzo in caso di eccessiva durata del processo, solo se la sanzione
tributaria è assimilabile a quella penale per il suo carattere di afflittività,
ossia quando è talmente grave a livello punitivo ed afflittivo da essere
equiparata ad una sanzione penale.
La sanzione penale, infatti, è
caratterizzata da una tale gravità da non essere minimamente paragonabile ad
altri tipi di sanzioni, anche tributarie. Solo la sanzione penale, infatti,
incide sul piano della dignità della persona condannata (Cass. 13322/2012).
6) Quando, infine, l’oggetto del
processo tributario riguarda la fondatezza o meno dell’imposizione tributaria, quando
cioè si contesta la possibilità per lo Stato di imporre un tributo, allora ci
troviamo di fronte ad una situazione regolata da norme di diritto pubblico, ed
a quel processo non è applicabile la disciplina dell’equa riparazione.
Poiché tali controversie non si possono in nessun modo ricondurre a vertenze di tipo civilistico, è preclusa la possibilità di agire ai fini dell’equa riparazione.
Poiché tali controversie non si possono in nessun modo ricondurre a vertenze di tipo civilistico, è preclusa la possibilità di agire ai fini dell’equa riparazione.
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